La normativa applicabile ai contributi versati ad un Fondo di assistenza in relazione ai redditi di lavoro dipendente, è quella prevista dall’Art. 51 comma 2 lett. A del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui redditi), approvato con DPR 22/12/86 nr. 917 e successive modifiche ed integrazioni che contiene, appunto, la disciplina dei contributi versati dal Datore di Lavoro e del Lavoratore stabilendo condizioni e limiti per la non concorrenza degli stessi al reddito di lavoro dipendente, i contributi di assistenza sanitaria siano deducibili fino all’importo di 3.615,20 Euro a condizione che i Fondi, gli Enti, le Casse e le Società di mutuo soccorso, operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministero della Salute. Il decreto sopracitato ha stabilito inoltre che per poter beneficiare della deducibilità i Fondi sanitari previsti dall’Art. 51 di cui sopra, devono destinare almeno il 20% delle risorse garantite ai propri assistiti a prestazioni socio-sanitarie e/o di assistenza odontoiatrica. Il beneficio fiscale viene accordato ai contributi di assistenza sanitaria versati dal Datore di lavoro o dal Lavoratore solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
- i contributi devono essere versati ad un Fondo avente esclusivamente finalità assistenziale;
- il versamento dei contributi al Fondo di assistenza deve essere previsto da specifico contratto, accordo collettivo e regolamento aziendale.
Avendo il F.A.N.I.MAR ottemperato alle suddette condizioni, ha ottenuto l’iscrizione per l’anno 2017 all’Anagrafe dei Fondi sanitari presso il Ministero della Salute. Tale iscrizione consente di beneficiare delle agevolazioni di cui sopra.