La normativa applicabile ai contributi versati ad un Fondo di assistenza in relazione ai redditi di lavoro dipendente, è quella prevista dall’Art. 51 comma 2 lett. A del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui redditi), approvato con DPR 22/12/86 nr. 917 e successive modifiche ed integrazioni che contiene, appunto, la disciplina dei contributi versati dal Datore di Lavoro e del Lavoratore stabilendo condizioni e limiti per la non concorrenza degli stessi al reddito di lavoro dipendente, i contributi di assistenza sanitaria siano deducibili fino all’importo di 3.615,20 Euro a condizione che i Fondi, gli Enti, le Casse e le Società di mutuo soccorso, operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministero della Salute. Il decreto sopracitato ha stabilito inoltre che per poter beneficiare della deducibilità i Fondi sanitari previsti dall’Art. 51 di cui sopra, devono destinare almeno il 20% delle risorse garantite ai propri assistiti a prestazioni socio-sanitarie e/o di assistenza odontoiatrica. Il beneficio fiscale viene accordato ai contributi di assistenza sanitaria versati dal Datore di lavoro o dal Lavoratore solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
- i contributi devono essere versati ad un Fondo avente esclusivamente finalità assistenziale;
- il versamento dei contributi al Fondo di assistenza deve essere previsto da specifico contratto, accordo collettivo e regolamento aziendale.